Art. 13.

      1. Le matrici di cui all'articolo 11 sono depositate presso le camere di commercio competenti.

 

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      2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
      3. I punzoni di cui al comma 2 devono essere muniti dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento a cura delle camere di commercio che, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta, consentono la fabbricazione.
      4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio, per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.